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Carrelli elevatori: istruzioni per l’uso

L’impiego dei Carrelli Elevatori deve essere consentito soltanto a guidatori debitamente istruiti ed autorizzati che, dopo una specifica selezione attitudinale e un adeguato periodo di addestramento teorico-pratico, abbia dato dimostrazione di essere abile ed idoneo alla guida ed all’esecuzione delle operazioni, (UNI ISO 3691). I carrelli elevatori, conosciuti anche come muletti, sono il mezzo di trasporto fondamentale per le operazioni di immagazzinamento e di prelevamento delle merci. Saper condurre un carrello elevatore vuol dire ottimizzare i tempi di smistamento dei materiali, ma significa anche seguire delle regole ben precise per non correre rischi. Per questo motivo è opportuno che il carrellista sia addestrato da tecnici qualificati. L’uso dei carrelli elevatori comporta varie situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri lavoratori che operano negli ambienti in cui questi circolano. I rischi sono relativi alle caratteristiche del mezzo, del carico trasportato, dell’ambiente in cui esso si muove, nonché alle modalità di utilizzo. Ecco perché i carrellisti devono avere una formazione adeguata e conoscere il mezzo. Il carrellista deve avere almeno la patente di categoria B e i requisiti fisici e psicofisici ritenuti necessari per la guida dei veicoli; Tra le linee dei reparti, nei magazzini e sui piazzali ci sono regole di comportamento ben precise che il cartellista deve imparare a conoscere; Le operazioni di carico e scarico del proprio mezzo, se non coordinate da persone responsabili, sono autonomamente decise dal carrellista: egli deve perciò essere in grado di eseguire diverse valutazioni riguardanti il posizionamento del mezzo, le sue capacità di sollevamento, le condizioni di staticità del carico, le aree di manovra e l’esecuzione di queste in condizioni di stabilità; E’ da evitare qualsiasi comportamento che possa condizionare in modo negativo la sicurezza, come ad esempio l’uso improprio del mezzo o l’esecuzione di azioni o manovre non di competenza (ad. es. spingere altri carrelli o asportare e manomettere dei dispositivi di sicurezza), che comunque possano compromettere la sicurezza delle persone; Il carrellista deve verificare che il mezzo con cui deve lavorare sia efficiente, usare i dispositivi protettivi e di segnalazione, informare i suoi superiori di eventuali difetti riscontrati nell’uso ed ogni evento straordinario (incidente, urto… ecc.) accaduto durante il servizio. Uno dei requisiti fondamentali per essere un buon carrellista è la conoscenza del mezzo. Esistono norme UNI che regolamentano la costruzione e verifica dei carrelli elevatori. Le principali sono: UNI ISO 1074, UNI 9290, UNI ISO 2338, UNI ISO 2330, UNI ISO 2331. Nei magazzini i carrelli più utilizzati sono quelli a forche controbilancoati. Il carrello elevatore a forche è un mezzo autonomo, studiato per movimentare carichi disposti al di fuori della propria base di appoggio. Il carico è sistemato, di solito, su una pedana chiamata pallet, che dispone di aperture nelle quali si introducono le forche. Poiché il carrello elevatore si basa sul principio fisico della bilancia, una brusca frenata o una curva presa troppo velocemente possono pregiudicarne la stabilità. Per evitare qualsiasi rischio è opportuno prendere delle precauzioni: fare massima attenzione a non urtare contro depositi di materiali, colonne, macchinari o persone; curvare lentamente per avere la perfetta padronanza della macchina; non sterzare mai su un piano inclinato. I movimenti di sollevamento ed inclinazione sono comandati da leve situate a destra del conducente. La velocità di discesa del carico dipende dal suo peso: è necessario spostare la leva delicatamente, al fine di ottenere una discesa lenta e dolce ed un arresto graduale e senza scosse. L’equilibrio dei carrelli elevatori a forche Le cause principali che portano i carrelli elevatori alla instabilità si verificano quando essi sono in movimento. Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento del carrello sono: il sovraccarico, lo spostamento del baricentro. la perdita dell’equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal carico, ma solo da una manovra sbagliata: la più frequente è costituita dall’errore di frenare il carrello mentre esso sta percorrendo una traiettoria curvilinea. Tanto più alto è il baricentro del carrello, tanto più facilmente si può ribaltare, per cui durante la marcia in curva del carrello, sia a vuoto che a carico, è assolutamente necessario marciare con forche a 15-20 cm da terra. Controllo della messa in moto dei carrelli: Prima di iniziare il lavoro il carrellista deve assicurarsi quanto segue: -se si tratta di un mezzo con gomme pneumatiche, controllare che esse siano in buone condizioni e convenientemente gonfiate; -assicurarsi che le forche siano correttamente posizionate e agganciate alla piastra porta forche; -controllare che sui carrelli termici ci sia carburante e l’antigelo durante la stagione invernale; -verificare il livello dell’olio nei vari organi e che il filtro dell’aria sia perfettamente pulito; -controllare che sui carrelli elettrici la batteria sia caricata e sistemata; -controllare il buono stato dei freni, l’efficienza del freno a mano e che non ci sia alcun rumore anomalo nella parte meccanica. Regole di condotta e di circolazione: -guardare sempre verso la direzione di marcia, conservando la visibilità di percorso; -tenere sempre conto delle altezze di passaggio libero sotto le porte; -evitare le curve troppo accentuate e gli arresti bruschi; -in caso di fermata di una certa durata, spegnere il motore e scegliere un posto libero per il parcheggio del carrello; -non circolare mai con carichi sollevati, ma sempre a 15-20 cm di distanza dal pavimento; -anche a vuoto le forche devono essere sempre a 15- 20 cm da terra. L’uso del carrello è regolamentato da precisi obblighi dal D.Lgs 81/08 agli artt. 36, 71, 73. Art. 36.comma 2 lettera a : Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: - sui rischi specifici cui e’ esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; Art. 71,comma 7 lett. a : Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; Art. 73, commi 1,2,3,4,5: 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. MANUTENZIONE E VERIFICHE CARRELLI ELEVATORI OBBLIGHI DI LEGGE In merito alle manutenzioni dei carrelli elevatori essi devono essere sottoposti a verifica, una volta all’anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori . Ovviamente la verifica deve essere eseguita da personale qualificato. Le parti soggette ad usura (funi, catene), devono essere controllate ogni tre mesi sempre da personale qualificato che potrebbe essere anche presente all’interno dell’azienda. Nelle verifiche e manutenzioni è importante altresì seguire le indicazioni del costruttore del carrello nel manuale d’uso e manutenzione. Tutte le operazioni di verifica e di manutenzione effettuate devono essere registrate. Le norme non danno indicazioni precise sulle specializzazioni e qualifiche del personale addetto alle verifiche trimestrali e annuali è comunque scontato che tali interventi devono essere effettuati da personale qualificato. Quindi è possibile far effettuare le verifiche trimestrali a personale interno qualificato (se presente) e la verifica annuale ad una ditta specializzata. Ovviamente bisogna entrare nel merito di quanto previsto dai libretti d’uso e manutenzione e di clausole specifiche per la garanzia del produttore, ad esempio particolari obblighi di manutenzione.



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